Salute e sicurezza dei marittimi e dei ferrovieri: le deleghe al governo

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge per il coordinamento della normativa in materia (Legge 10 novembre 2025, n. 167).

La Legge n. 167/2025 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre scorso ed entrerà in vigore il 29 novembre 2025.

Sul versante del lavoro, nel provvedimento si segnala l’articolo 21 che dispone una delega al governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il governo avrà 24 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi, in osservanza di principi e criteri direttivi specifici. In particolare, il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti deve avvenire nel rispetto delle normative nazionali e dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione.

L’applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi deve conformarsi ai limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

Ulteriori principi a cui si deve attenere il governo nell’esercizio della delega sono:

– garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

– applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell’Unione europea vigente; 

– applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

– definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell’emergenza;

– determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi che verranno emanati, il governo può adottare, inoltre, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Ebilog: contributo solidarietà 2025

Previsti fino a 10.000 euro in caso di infortunio sul lavoro o decesso 

L’Ebilog, l’Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha previsto un supporto a sostegno delle famiglie colpite  da un evento luttuoso o invalidante, avvenuto nell’anno 2025.

La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 in via telematica, tramite il sito e deve contenere la seguente documentazione:

– certificato di morte del lavoratore e certificazione dell’Inail;

– certificato dell’Inail che attesti l’invalidità permanente;

– dichiarazione dell’azienda che certifichi che l’evento sia occorso in occasione del lavoro;

– ultima busta paga;

– certificato di stato di famiglia o autocertificazione;

– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

E’ previsto un contributo pari a:

10.000 euro in caso di decesso a causa infortunio sul lavoro;

5.000 euro in caso di di invalidità permanente, a causa infortunio sul lavoro, uguale o superiore al 70%.

I contributi sono erogati in ordine cronologico e  sulla base delle risorse definite

CCNL Portieri: avviate le consultazioni assembleari

Aumenti retributivi, Una Tantum e tutele sanitarie al vaglio dei lavoratori

Il 14 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato il via alle consultazioni dei lavoratori per l’approvazione dell’ipotesi di rinnovo siglata, con l’Associazione datoriale Confedilizia, lo scorso 30 ottobre 2025. Gli esiti delle dette consultazioni saranno trasmessi entro il 30 novembre 2025

Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

L’accordo riguarda circa 40.000 lavoratori e introduce misure significative per migliorare le condizioni lavorative, retributive e di tutela del personale. Le Sigle sindacali hanno avviato le assemblee di consultazione con i lavoratori, i cui esiti saranno trasmessi alle Segreterie nazionali entro il 30 novembre 2025. 

L’accordo prevede un aumento economico complessivo di 209,20 euro per il livello A3/A4, riparametrato per gli altri livelli ed erogato in 3 tranches: la 1° di 154,28 euro a gennaio 2026, la 2° di 27,18 euro a  gennaio 2027, la 3° di 27,18 euro a gennaio 2028.

E’ prevista, inoltre, l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 1.500,00 euro  per il livello A3/A4 come copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato in 3 rate da 500,00 euro con scadenza a novembre 2025, giugno 2026, giugno 2027.

E’ stata introdotta una maggiorazione del 15% della paga conglobata per i lavoratori con profili B e orario inferiore a 8 ore settimanali. 

Per quanto riguarda la prevenzione medica, l’accordo prevede l’introduzione di una giornata di permesso retribuito per effettuare visite mediche.

Viene incrementata l’indennità economica di malattia al 65% fino al 20° giorno e 75% dal 21° al 180° giorno.

In materia di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° febbraio 2027, è stabilito un contributo aggiuntivo mensile di 6,00 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore e destinato alle prestazioni sanitarie per i familiari fiscalmente a carico.

E’ stata introdotta l’indennità temporanea assoluta a carico del datore di lavoro per gli infortuni Inail dal 1° gennaio 2026

Inoltre è stata prevista:

– l’introduzione di un’indennità specifica per il servizio di consegna delle chiavi per locazioni;

– l’incremento dell’indennità per il ritiro di raccomandate e pacchi.

E’ stata recepita e ampliata la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la possibilità di richiedere ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

In merito alle festività nazionali riconosciute, è stata aggiunta, infine, la festa di San Francesco d’Assisi (4 ottobre).

Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).

L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere  sulle risorse stanziate per l’anno 2024.

In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria: riprende la trattativa per il rinnovo contrattuale

Intesa sul campo di applicazione e nuove proposte su sicurezza e appalti, prossimo incontro il 9 dicembre

Lo scorso 11 novembre 2025 si è svolto l’incontro online tra le Organizzazioni sindacali Fims-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm e le Associazioni datoriali Unionmeccanica, Confapi per il rinnovo del CCNL di settore, scaduto a dicembre 2024.

L’incontro si è focalizzato sulle proposte della piattaforma sindacale presentata, toccando alcuni punti chiave, tra cui il campo di applicazione, i diritti di informazione e partecipazione, la sicurezza, le politiche sociali, gli appalti e i diritti sindacali.

In merito all’adeguamento del campo di applicazione contrattuale, le Parti sociali hanno espresso intesa sull’introduzione di attività attualmente non previste.

Per quanto riguarda la prevenzione, salute e sicurezza, Unionmeccanica ha riconosciuto i break formativi come principale forma di formazione in caso di infortunio o quasi infortunio, oltre all’aggiornamento formativo.

L’Associazione datoriale ha manifestato, inoltre, disponibilità a rafforzare il diritto di informazione e partecipazione, mantenendo RSU, RLS e le OO.SS. come unici soggetti titolari, escludendo l’introduzione di nuovi organismi.

Per quanto riguarda gli appalti, infine, Unionmeccanica ha mostrato la propria apertura a proporre l’obbligo di applicare i contratti sottoscritti dai sindacati più significativi, ribadendo il divieto di esternalizzare le attività principali.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 9 dicembre 2025.

Richiesta rendita vitalizia: le nuove indicazioni

Delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 141).

In attuazione della sentenza n. 22802/2025 delle Sezioni unite della Corte di cassazione che hanno delineato un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia, l’INPS con la circolare in commento ha fornito le indicazioni che sostituiscono integralmente le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 48/2025.

In particolare, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che, dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi, decorre il termine di dieci anni, entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore.

Decorso tale termine, ed entro un ulteriore termine decennale, il lavoratore può attivare il diritto di costituire la rendita vitalizia in via sostitutiva, a risarcimento del danno subito. Trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico.

Infine, la circolare in argomento descrive gli adempimenti amministrativi che le strutture territoriali dell’INPS devono osservare nella definizione delle domande di costituzione della rendita vitalizia.

CCNL Dirigenti Enti Locali: firmata ipotesi di accordo

Previsto un incremento medio pari a 444,00 euro per 13 mensilità

In data 11 novembre 2025 le Parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto relativo all’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

Il contratto, che interessa complessivamente circa 13 mila dirigenti, prevede:

– incrementi medi mensili pari a 444,00 euro per tredici mensilità;

– il rafforzamento delle forme partecipative delle relazioni sindacali in ordine all’Informativa, al Confronto e all’Organismo paritetico per l’Innovazione;

– il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento alle terapie salvavita per gravi patologie, ai congedi per i genitori, al patrocinio legale in caso di aggressioni, alle politiche di age-management;

– il potenziamento del ruolo della formazione all’interno delle amministrazioni:

– la possibilità di destinare risorse al welfare integrativo.

ADI e verifica della condizione di svantaggio: estensione del servizio all’UEPE

L’INPS rende noto che il servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza è stato esteso anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia (INPS, messaggio 12 novembre 2025, n. 3408).

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione, come ben noto, sono requisiti di accesso alla misura dell’Assegno di inclusione (ADI) soggetti a verifica da parte dell’INPS.

 

Per effettuare tale verifica, è stato rilasciato, nel sito istituzionale dell’INPS, un apposito servizio denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, a uso delle Strutture sanitarie del Ministero della salute.

 

Con il messaggio in commento, l’Istituto comunica l’estensione del predetto servizio anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia (UEPE).

Attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, gli UEPE, dunque, possono validare la dichiarazione indicata nella domanda dell’ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) del D.M. n. 154/2023 per il richiedente e/o per i componenti del proprio nucleo familiare.

 

Nel caso di conferma, da parte degli UEPE, della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, all’esito positivo dell’istruttoria per gli ulteriori requisiti, le domande vengono accolte e poste in pagamento.

 

L’INPS precisa che la verifica del requisito è considerata positiva anche nel caso in cui l’esito non venga registrato nella procedura di validazione entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta da parte dell’Istituto, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del D.M. n. 154/2023, fatti salvi gli ulteriori controlli ai fini dell’accesso alla misura.

 

Per agevolare la compilazione della sezione della domanda, sono state pubblicate le tabelle relative alle articolazioni delle Strutture Sanitarie del Ministero della salute e alle articolazioni per le Regioni e le Province degli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia: nel caso in cui il richiedente indichi un’Amministrazione errata (ad esempio, un Comune in luogo di un Ufficio del Ministero della giustizia), il medesimo, prima del completamento dell’istruttoria, può richiedere la correzione dei dati indicati in domanda alla Struttura territorialmente competente dell’INPS.  

CCNL Lavanderie Industria: iniziata la trattativa per il rinnovo

Per il triennio 2026-2028 le OO.SS. chiedono un aumento salariale di 225,00 euro, il rafforzamento delle relazioni industriali e maggiore sicurezza

Lo scorso 11 novembre 2025 si è tenuto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e la rappresentanza datoriale di Assosistema Confindustria incentrato sull’inizio delle trattative per il rinnovo del CCNL di settore. L’accordo ha validità per il triennio 2026-2028, entrando in vigore alla scadenza di quello attuale il 31 dicembre 2025.

Il punto principale della piattaforma rivendicativa sindacale è la richiesta di un aumento economico complessivo pari a 225,00 euro. I sindacati hanno motivato tale incremento come necessario per dare una risposta concreta alla perdita di potere d’acquisto dei lavoratori a causa dell’inflazione. L’obiettivo primario è garantire un sostegno economico adeguato ai lavoratori.

Oltre alla parte economica, la trattativa riguarda altri temi cruciali per il settore come:

– le relazioni Industriali, in relazione alle quali si chiede un rafforzamento dei rapporti tra le parti, includendo la previsione di consultazioni preventive in caso di introduzione di innovazioni tecnologiche;

salute e sicurezza con un focus sul potenziamento degli investimenti per la formazione di lavoratori e RLS;

– la Diversity e Inclusion, prevedendo accomodamenti ragionevoli per i lavoratori con disabilità.

– l’invecchiamento attivo per il quale è stata avanzata la proposta di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario;

– la conciliazione vita-lavoro a favore della quale sono state presentate richieste per ampliare i permessi legati alla maternità-paternità con l’aumento dei giorni per malattia dei figli e del congedo obbligatorio per i padri.

– gli appalti, per i quali si chiede di rafforzare ed estendere la clausola sociale;

Le sigle sindacali hanno espresso l’augurio che la trattativa possa concludersi in tempi rapidi, portando alla sigla di un rinnovo in grado di valorizzare e rilanciare il settore.

CCNL Telecomunicazioni: siglato il rinnovo del contratto

Il nuovo CCNL introduce una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM-BPO

È stato siglato nei giorni scorsi il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Telecomunicazioni. Il nuovo CCNL introduce una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM-BPO, prevedendo maggiori strumenti di flessibilità per garantire sostenibilità economica e occupazionale e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. 

Dal punto di vista economico, nel triennio 2026-2028 verrà riconosciuto ai lavoratori il recupero dell’inflazione IPCA maturata nei due cicli negoziali. L’incremento economico riconosciuto è di 298,00 al 5° livello, corrispondente al Livello C1 nel nuovo sistema di classificazione che sarà erogato con le seguenti tranches: 100,00 euro dal 1° gennaio 2026, 50,00 euro dal 1° dicembre 2026, 50,00 euro dal 1° luglio 2027, 98,00 euro dal 1° dicembre 2028.

Per il CRM-BPO l’incremento economico riconosciuto è di 288,00 euro al 5° livello, corrispondente al livello C1 nel nuovo sistema di classificazione con le seguenti tranches: 50,00 euro dal 1° aprile 2026, 35,00 euro dal 1° dicembre 2026, 50,00 euro dal 1° dicembre 2027, 50,00 euro dal 1° luglio 2028, 103,00 euro dal 1° dicembre 2028.

Nell’ambito del trattamento economico complessivo le Parti hanno concordato l’incremento della contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza Telemaco all’1,6% dal 1° gennaio 2026 e della contribuzione al Fondo Bilaterale di Solidarietà di Settore, rispettivamente allo 0,20% a carico azienda e allo 0,10% a carico dei lavoratori. 

Come affermato dalle Parti Sociali il nuovo CCNL diventa così una leva di trasformazione industriale e sociale, capace di accompagnare la transizione digitale e sostenere la crescita di un ecosistema più innovativo, inclusivo e sostenibile.